Cerca

chisiamo

Chignolo d'isola - Villag. Hare Krishna (BG)
Lun -Dom: 4:30 - 21:00

Lo Statuto

 

Lo Statuto

VERBALE D'ASSEMBLEA

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di febbraio (27/02/2010) alle ore 14:30 in Milano - Via Valpetrosa 3/5, si è riunita l'Assemblea ordinaria della ''Congregazione per la Coscienza di Krishna - I.S.K.Con.'' per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto sociale.

Assume la presidenza il sig. MASSIMO BRI0LI, il quale, dopo aver constatato la validità della Assemblea per la presenza di tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale nonché del Consiglio di Amministrazione al completo chiama a fungere da segretario il sig. ROBERTO BRAGALANTI che accetta. Data lettura dell'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente all'assemblea le motivazioni che rendono necessario modificare lo Statuto sociale. Dopo un attento esame delle motivazioni per le quali si è reso necessario rivedere lo Statuto, e a seguito dell'intervento di tutti i soci, l'assemblea unanime,

DELIBERA

1) di modificare lo Statuto sociale come segue:


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“CONGREGAZIONE PER LA COSCIENZA DI KRISHNA – I.S.K.Con.''

ART. 1: COSTITUZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita un'associazione denominata ''Congregazione per la Coscienza di Krishna – I.S.K.Con.'' con sede in Milano, Via Valpetrosa 3/5 confederata alla ''CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA COSCIENZA DI KRISHNA ''. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, opera nell'ambito territoriale delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

ART. 2: SCOPI SOCIALI

L'Associazione si ispira ai testi sacri della Bhagavad-gita, dello Srimad-Bhagavatam, del Nettare della Devozione, della Caitanya-caritamrita, tradotti e commentati da Sua Divina Grazia Abhay Caranaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lo scopo per il quale l'Associazione viene costituita è quello di predicare i principi della religione Vaishnava e il servizio devozionale a Krishna, Dio la Persona Suprema, al fine di migliorare socialmente e spiritualmente gli esseri umani istruendoli sui principi esposti nella letteratura vedica sopramenzionata inerenti alla realizzazione della pace, della fratellanza e della prosperità fra gli uomini nel pieno rispetto della vita in tutte le sue forme e manifestazioni. Per realizzare detto scopo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) aprire templi ed organizzare adunanze ed assemblee nell'ambito della propria competenza territoriale, per l'istruzione religiosa gratuita delle persone;
b) effettuare ricerche, convegni, incontri, studi e indagini secondo i fini istituzionali, provvedendo al vitto e all'alloggio per i predicatori, i conferenzieri, gli insegnanti, i segretari, i ministri, i consiglieri, i missionari italiani e stranieri frequentatori dei suddetti templi, corsi e scuole;
c) promuovere e diffondere in ogni modo la fede in Krishna, attraverso visite a luoghi di interesse religioso e luoghi di pellegrinaggio in Italia e all'estero ma anche con l'ausilio di giornali, riviste ed altri stampati prodotti, al più basso costo, con propri o altrui impianti tipografici;
d) sviluppare nella gente l'amore per Dio, praticato, secondo la tradizione Vaishnava ''Hari Nama'', o canto congregazionale dei santi nomi di Dio da parte dei gruppi di devoti nelle strade e nelle piazze;
e) tradurre in italiano i predetti testi sacri ed operare perché vengano pubblicati, diffusi, letti e messi in pratica;
f) promuovere attività assistenziali a favore di devoti, simpatizzanti e terzi bisognosi ed organizzare soccorsi nei casi di calamità;
g) installare e gestire stazioni radiotelevisive nonché altri mezzi di diffusione del suono e delle immagini secondo tecnologie presenti e future, per la divulgazione dei testi vedici sopramenzionati;
h) realizzare manifestazioni pubbliche denominate ''Festival dell'India'', utilizzando strutture fisse ed automezzi opportunamente attrezzati per promuovere la cultura vedica;
i) aprire circoli culturali denominati ''Govinda'' riservati ai soci per promuovere la cultura e la spiritualità contenute nei testi vedici, con particolare riguardo al vegetarianesimo, all'arte, all'artigianato, all'agricoltura e alla filosofia della coscienza di Krishna;
l) aprire e gestire, direttamente o indirettamente, scuole nelle quali, in aggiunta allo svolgimento dei programmi previsti dalla scuola pubblica, ci si ispiri al modello del ''Gurukula'' antica scuola vedica, per educare i bambini secondo i principi religiosi, culturali e sociali presenti nei testi vedici e secondo le direttive di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada;
m) stabilire comunità agricole fondate sul principio della vita semplice e del pensiero elevato ed improntate in particolar modo alla protezione della mucca;
n) sviluppare l'agriturismo, la produzione, la raccolta, la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti della terra, nonché costruire, attrezzare e gestire complessi per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli;
o) promuovere e sviluppare ogni altra attività - anche economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare - ritenuta utile per il miglior conseguimento dei propri fini di religione e di culto, in armonia con le regole e le direttive-guida della Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna.

ART. 3: SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in “soci devoti effettivi” e “soci devoti aderenti”. Sono “soci devoti effettivi” dell'Associazione tutti i devoti con la qualifica di iniziati brahmana che sostengono a tempo pieno l'opera di predicazione della Bhagavad-gita, dello Srimad-Bhagavatam, del Nettare della Devozione e della Caitanya-caritamrita, che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte dell'Associazione e che contribuiscono, attraverso il pagamento della quota associativa annuale e con atti di liberalità, alla realizzazione delle sue finalità. Sono “soci devoti aderenti” i devoti iniziati attivamente impegnati nella diffusione del messaggio contenuto nei testi sopra indicati, i quali pagano la quota associativa annuale e frequentano le riunioni di culto applicando alla loro condotta le norme morali e di vita vediche. Sia i soci effettivi che i soci aderenti partecipano all'Assemblea Generale dei soci con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualifica di socio, sia effettivo che aderente, è personale e non trasferibile. I relativi eventuali diritti non possono essere trasmessi né in vita né ad eredi o legatari. A tutti i soci devoti effettivi e aderenti spetta di frequentare le riunioni di culto presso i Templi e di partecipare alla vita ed alle attività delle comunità ricevendo per il loro tramite assistenza spirituale, morale e mantenimento. L'ammissione dei soci avviene, da parte del Consiglio del Tempio, previa apposita istanza dell'aspirante socio. I soci devoti effettivi e aderenti all'Associazione per effetto dell'adesione della stessa alla Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna, diventano altresì associati della Confederazione medesima e costituiscono un'unica comunità spirituale ed operativa, attivamente impegnata nella diffusione del messaggio contenuto nei testi vedici. Ogni socio, sia effettivo che aderente è obbligato al versamento annuale all'Associazione di un contributo, a titolo di quota associativa, determinata dal Consiglio Direttivo del Tempio, allo scopo di fornire all'Associazione medesima i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La qualifica di socio devoto effettivo o aderente si perde per:


a) dimissioni;
b) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti dei testi vedici già menzionati, per immoralità e comunque per atti che danneggino la Confessione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi;
c) mancato pagamento della quota associativa, previa diffida al pagamento medesimo da parte del Consiglio Direttivo del Tempio.


Le dimissioni dei soci devoti effettivi o aderenti devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Tempio. I soci effettivi o aderenti sono espulsi dal Consiglio Direttivo del Tempio. Contro il provvedimento di espulsione il socio devoto effettivo o aderente potrà presentare ricorso, entra 30 giorni, al Consiglio Nazionale della Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna, che deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione utile, notificando la propria decisione al Consiglio Direttivo del Tempio e al soggetto interessato. I soci dimissionari o espulsi perdono automaticamente il diritto di voto.

ART. 4: L'ALBO DEI SOCI SIMPATIZZANTI

Oltre alle categorie dei soci devoti effettivi e aderenti, l'Associazione può istituire la categoria dei “soci simpatizzanti” i quali possono essere iscritti in un apposito albo, partecipare a tutte le attività del sodalizio aventi rilevanza esterna e frequentare i luoghi in cui si esplica l'attività medesima dell'Associazione. La qualifica di “socio simpatizzante” si acquisisce all'atto della formulazione della domanda di ammissione, avvallata da un socio effettivo; in tale occasione, il nuovo “socio simpatizzante” può frequentare da subito i luoghi dove si esplica l'attività dell'Associazione, usufruendo anche dei servizi forniti dalla stessa. La qualifica di “socio simpatizzante” viene sancita in modo conclusivo all'atto dell'iscrizione nell'albo dei “soci simpatizzanti”, previa conferma da parte del Presidente entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. I soci simpatizzanti non pagano la quota sociale e non hanno quindi diritto di partecipare all'Assemblea Generale dei soci, fatta salva la facoltà di nominare uno di essi che li rappresenti all'interno dell'Assemblea medesima, con voto consultivo. La qualità di “socio simpatizzante” è personale e non trasferibile. Il “socio simpatizzante” che, in seguito ad un cammino di conoscenza delle finalità dell'Associazione, voglia entrare a far parte di una delle categorie di soci devoti, può avanzare apposita istanza al Consiglio Direttivo del Tempio. Qualora l'istanza venga accolta, il socio simpatizzante accede alla categoria di appartenenza, assumendo tutti i diritti e gli oneri previsti dal presente Statuto.

ART. 5: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci devoti effettivi e aderenti;
b) il Consiglio Direttivo del Tempio;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il Segretario-tesoriere;
e) il Revisore dei Conti.

ART. 6: FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è costituita dai soci devoti effettivi e aderenti che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione. Ogni socio ha diritto ad un voto. In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'assemblea, ogni componente potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro socio appartenente alla stessa categoria. Ciascun socio, o delegato, non potrà essere portatore di più di cinque deleghe. L'assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, entro il 30 dicembre ed il 30 aprile, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo del Tempio ed accompagnati dalle relazioni del Revisore dei Conti. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'ente e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno tre dei soci. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno dieci giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax spediti almeno due giorni prima. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un terzo dei suoi componenti, dei quali almeno la metà composta dai soci devoti effettivi e le deliberazioni risultino adottate a maggioranza assoluta dei membri presenti. Le modifiche statutarie debbono essere approvate da un numero di membri non inferiore ai due terzi dei componenti in essere. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dei quali almeno la metà siano soci devoti effettivi. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Vice Presidente. Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità degli amministratori, gli stessi non partecipano al voto.

ART. 7: COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Spetta all'assemblea:

a) la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione che andrà scelto tra i soci devoti effettivi;
b) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo del Tempio e la loro sostituzione in caso di dimissioni o impedimento definitivo;
c) l'individuazione dell'indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, in stretta osservanza delle linee-guida dettate dalla Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna;
d) la nomina e la revoca del Revisore dei Conti, che deve essere scelto tra persone dotate di adeguata professionalità;
e) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali predisposti dal Consiglio Direttivo del Tempio ed accompagnati dalle relazioni del Revisore dei Conti;
f) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio Direttivo del Tempio;
g) lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Consiglio Direttivo del Tempio, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

ART. 8: CONSIGLIO DIRETTIVO DEL TEMPIO - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo del Tempio è composto dal Presidente dell'Associazione nonché da altri 4 membri, eletti dall'assemblea dei soci e dei quali almeno 2 devono essere scelti tra i soci devoti effettivi. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo del Tempio, così formato, elegge al proprio interno il Vice Presidente scegliendolo tra i consiglieri provenienti dalla categoria dei soci devoti aderenti - ed il Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo del Tempio si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all'anno, per la redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, da sottoporre poi all'assemblea dei soci, e in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti. La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno quindici giorni prima e, in caso di urgenza anche a mezzo fax due giorni prima. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione mediante cooptazione. I Consiglieri cosi nominati decadono dalla carica insieme agli altri. Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio. Al Consiglio Direttivo del Tempio spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'assemblea generale dei soci, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio potrà delegare singoli compiti inerenti la gestione dell'ente al suo Presidente. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario-Tesoriere, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.

ART. 9: IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Al Presidente spetta, inoltre:

a) proporre al Consiglio Direttivo del Tempio i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato autonomo;
b) convocare e presiedere l'assemblea generale dei soci ed il Consiglio Direttivo del Tempio, nonché formulare l'ordine del giorno;
c) assumere, solo in casi comprovati di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo del Tempio, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi;
d) curare, con la collaborazione del Segretario-tesoriere, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo del Tempio e la tenuta dei libri sociali;
e) rappresentare l'Associazione in seno al Consiglio Nazionale della Confe-derazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna;
f) confermare i soci simpatizzanti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 10: IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è scelto dall'assemblea dei soci tra persone dotate di adeguata professionalità. Egli esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo del Tempio per chiedere e dare i chiarimenti del caso. Egli dura in carica tre anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato. Ove le esigenze economico-finanziarie dell'Associazione lo dovessero ritenere necessario il Consiglio Direttivo del Tempio può richiedere all'assemblea la nomina di un collegio di Revisori dei Conti, scelti secondo le modalità di cui al 1° comma.

ART. 11: PATRIMONIO

L'Associazione provvede al raggiungimento delle sue finalità mediante collaborazione e contribuzioni volontarie.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
b) dal reddito del patrimonio;
c) dalle quote sociali, dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti, dalle erogazioni e dai contributi da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliono il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
d) ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente dall'Associazione.
Il Consiglio Direttivo del Tempio provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del suo scopo.

ART. 12: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 30 aprile quello consuntivo. I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio. In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, dei soci o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione. Ai membri del Consiglio Direttivo del Tempio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

ART. 13: ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo del Tempio, solo se ad esprimere il proprio voto saranno almeno i tre quarti dei suoi componenti, dei quali almeno la metà costituita da soci devoti effettivi. In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti alla Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna o, in caso di impossibilità di questa ad accettare o a ricevere, ad altri enti aventi finalità analoghe determinati dai liquidatori nominati dal Consiglio Direttivo del Tempio, sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge n° 662/96.

ART. 14

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, quelle di cui al D.Leg.vo 460/97. Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18:15 previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

     IL PRESIDENTE

      MASSIMO BRIOLI
      F.to Massimo Brioli

                      IL SEGRETARIO

                            ROBERTO BRAGALANTI
                            F.to Roberto Bragalanti

Ricorrenze del mese

Siva Ratri

Festival di Jagannatha Misra

Sri Caitanya Mahaprabhu

Sri Madhavendra Puri

Sri Purusottama Das Thakura

Srila Jagannatha D.B.M.

Sri Rasikananda Prabhu

Sri Isvara Puri

Siva Ratri

Festival di Jagannatha Misra

Sri Caitanya Mahaprabhu

Sri Madhavendra Puri

Sri Purusottama Das Thakura

Srila Jagannatha D.B.M.

Sri Rasikananda Prabhu

Sri Isvara Puri